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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA in Via Casili nel Comune di Alfedena
vedasi bando/disciplinare
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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determina aggiudicazione | 18 marzo 2020 11:07:59 | Atti di aggiudicazione |
avviso di aggiudicazione gara | 18 marzo 2020 11:09:19 | Atti di aggiudicazione |
avviso di aggiudicazione gara | 18 marzo 2020 11:10:07 | Atti di aggiudicazione |
comunicazione di aggiudicazione a Di Domenica | 18 marzo 2020 11:10:52 | Atti di aggiudicazione |
avviso di aggiudicazione gara | 18 marzo 2020 11:11:41 | Atti di aggiudicazione |
VERBALE DI GARA N. 1 14 01 2020 | 14 gennaio 2020 18:17:39 | Verbali |
verbale di gara n. 2 del 30 01 2020 | 20 febbraio 2020 16:05:37 | Verbali |
verbale di gara n. 1 del 04.02.2020 seduta riservata | 20 febbraio 2020 16:06:45 | Verbali |
verbale di gara n. 2 del 10.02.2020 seduta riservata | 20 febbraio 2020 16:07:50 | Verbali |
verbale di gara n. 3 del 14.02.2020 seduta riservata | 20 febbraio 2020 16:08:51 | Verbali |
verbale n. 4 del 20.02.2020 seduta pubblica | 20 febbraio 2020 16:30:40 | Verbali |
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:Buonasera, In merito alle relazioni tecniche si chiede se "il limite massimo di n° 10 pagine in formato A4 " sia inteso per ogni singolo criterio oppure in totale. Inoltre si chiede se gli ALLEGATI grafici, senza limite di pagine, si possono redigere in formato A3.
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Risposta:
Il limite massimo di 10 pagine formato A4 con carattere Verdana 12 interlinea singola è da intendersi per ogni criterio previsto nel bando. Il limite degli elaborati grafici fissati in n. 02 tavole A0 è valido per ogni criterio del bando. Possono essere presentati elaborati di dimensioni minori ma il totale di questi non deve essere superiore a n. 02 tavole A0.
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Chiarimento n. 2
Domanda:Buongiorno, la nostra impresa è in possesso della Categoria OG1 classifica III. Può partecipare singolarmente alla gara è dichiarare di subappaltare integralmente i lavori della categoria OG11?
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Risposta:
L’impresa in possesso della categoria OG1 classifica III può partecipare alla gara solo in ATI con impresa qualificata o presentando la documentazione e rispettando quanto previsto all'Art. 90. del d.P.R.207/2010 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 €"
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Chiarimento n. 3
Domanda:Buongiorno, si chiede se, in caso di mancanza di SOA per la categoria OG11, sia possibile ricorrere all'Art. 90. del d.P.R.207/2010 "Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 €" che prevede al comma 1 che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo".... L'impresa scrivente dichiarerà: a) che l'importo dei lavori in categoria OG11 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando risulta non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; c) che l'iimpresa possiede adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dei lavori in OG11. Inoltre verrà allegato un Certificato di Esecuzione Lavori in OG11 con importo maggiore a quello a base di gara per tale categoria. In Attesa di Vostro riscontro porgiamo i nostri Distinti Saluti.
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Risposta:
La Legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri”), per articolo 105 che regolamenta i subappalti, per il capo I, art 1, comma 18, riporta: Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.